AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TELECAMERE: NULLAOSTA OBBLIGATORIO ISPETTORATO DEL LAVORO
| Installare un impianto di videosorveglianza in un’ azienda e cosa fare per legittimarne l’utilizzo |
| Le aziende che occupano fino a 15 dipendenti e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l’obbligo, sancito dall’art. 114 del D.Lvo N° 196/2003 che richiama l’art. 4 della Legge N° 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio). La richiesta va fatta, a cura del titolare dell’impianto, utilizzando (preferibilmente) l’apposito modulo messo a disposizione dalla DTL sul sito www.lavoro.gov.it accedendo al link Uffici Territoriali. A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l’azienda.
L’obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. L’obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti. In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell’impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa previsti dall’art. 13 del D.Lvo N° 196/2003. |
| Per utilizzare un impianto di videosorveglianza in azienda è sufficiente far sottoscrivere ai lavoratori dipendenti una nota di consenso? |
| No. Il consenso espresso dai lavoratori è materia privacy che riguarda l’applicazione degli artt. 23 e 24 del D.Lvo N° 196/2003. Esso non ha nulla a che fare con la procedura prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge N° 300/1970, che indica nell’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, eventualmente presenti in azienda, la strada maestra per la legittimazione dell’impianto.
La stessa procedura prevede inoltre che, in difetto di accordo, ricorra per il datore di lavoro l’obbligo di richiedere alla Direzione Territoriale del Lavoro il rilascio dell’apposita autorizzazione. |
| E’ necessario allegare all’istanza le informative firmate dai dipendenti? |
| L’informativa consegnata ai dipendenti non è tra i documenti da allegare all’istanza. |
| Posso installare l’impianto di videosorveglianza e tenerlo spento fino a quando otterrò l’autorizzazione? |
| La norma prevede l’attivazione della procedura art. 4, comma 2, della Legge N° 300/1970 non solo per l’utilizzo dell’impianto ma, ancor prima, per l’installazione. Pertanto si consiglia di presentare l’istanza dopo aver approntato un progetto di massima, evitando di procedere con l’installazione e calcolando un lasso di tempo che varia tra i 30 ed i 60 giorni, a partire dalla data della richiesta, per ottenere l’autorizzazione. |
| Se le telecamere inquadrano solo l’esterno della ditta, è comunque necessario richiedere l’autorizzazione? |
| L’orientamento giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci). Sarebbero invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda. |
| A che cosa serve l’autorizzazione? |
| L’autorizzazione, come pure l’accordo sindacale con le RSA, è lo strumento attraverso il quale si stabiliscono modalità di utilizzo di un sistema di controllo a distanza che, nel soddisfare le esigenze manifestate dall’azienda, sono comunque tese a preservare le libertà fondamentali e la dignità dei lavoratori occupati nei luoghi di lavoro. |
| La normativa si riferisce solo alle aziende commerciali? |
| No. La normativa si riferisce a qualsiasi tipo di attività, per l’effettuazione della quale venga occupato personale dipendente. |
| Dovendo richiedere l’autorizzazione a quale Ufficio mi devo rivolgere? |
| L’Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione è la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio nella provincia dove ha sede l’unità locale della ditta presso cui si intende installare l’impianto. |
| Dovendo richiedere l’autorizzazione per più sedi aziendali ubicate nella stessa provincia, basta inoltrare una sola istanza? |
| L’autorizzazione va riferita ad una singola sede aziendale presso la quale il sistema di controllo (videosorveglianza, geolocalizzazione ecc) venga installato. Pertanto il datore di lavoro deve presentare una istanza per ciascuna sede aziendale interessata. |
| Oltre alle due marche da bollo, sono previste altre spese per ottenere l’autorizzazione? |
| Non sono previste altre spese. |
| Le due marche da bollo vanno applicate entrambe sull’istanza? |
| Solo una delle due marche da bollo va applicata sull’istanza. L’altra deve essere allegata alla documentazione e verrà successivamente applicata sul provvedimento di autorizzazione al momento del rilascio. |
| Per la redazione dell’istanza è indispensabile utilizzare il modello di istanza proposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro? |
| Non è obbligatorio utilizzare il modello proposto dalla DTL, il quale ha solo una funzione di supporto alle aziende nella fase di presentazione della richiesta. Il datore di lavoro può pertanto approntare un modulo personalizzato che contenga, però, tutti gli elementi necessari per una adeguata valutazione dell’istanza. |
| La documentazione relativa alla relazione tecnica ed alle planimetrie deve essere approntata e firmata da un professionista? |
| Tale documentazione non necessita di attestati di certificazione, in quanto il datore di lavoro, nel sottoscrivere l’istanza, si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite. La relazione tecnica e le planimetrie, pertanto, possono essere preparate direttamente dal datore di lavoro. |
| L’autorizzazione viene rilasciata contestualmente alla presentazione dell’istanza? |
| No, in quanto vanno fatte da parte dell’Ufficio le opportune valutazioni tecniche ed, in alcuni casi (qualora si tratti di autorizzare sistemi complessi o quando le informazioni fornite dall’azienda risultino carenti sotto alcuni aspetti), è necessario procedere con l’effettuazione di un sopralluogo in azienda a cura del personale tecnico della DTL incaricato per la valutazione del caso. |
| L’autorizzazione ha una scadenza? |
| L’autorizzazione mantiene la sua validità fintanto che nulla cambi nella configurazione dell’impianto installato, rispetto a quanto autorizzato. In tal senso si può affermare che l’autorizzazione non ha scadenza. E’ però opportuno che, in caso di modifiche, il datore di lavoro comunichi alla DTL le variazioni che intende apportare all’impianto, affinché l’Ufficio abbia modo di intervenire sul provvedimento di autorizzazione già rilasciato con integrazioni o sostituzioni. |
